Uno Stato membro non può vietare la commercializzazione del cannabidiolo (Cbd) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi. È quanto ha affermato la
Corte di giustizia europea, con una sentenza molto importante per l’intero settore della cosiddetta “cannabis light”. (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=233925&mode=req&pageIndex=4&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=16085168).
Come riporta Leonardo Masnata sulla rivista dei consumatori 'Il Salvagente' la vertenza riguardava due ex amministratori di una società che commercializzava una sigaretta elettronica all’olio di cannabidiolo (Cbd), molecola appartenente alla famiglia dei cannabinoidi. Il Cbd era prodotto in Repubblica Ceca utilizzando anche foglie e fiori. L’olio di cannabidiolo veniva poi importato in Francia, dove possono essere utilizzati a fini commerciali soltanto le fibre e i semi della canapa.
Entrambi sono stati condannati dal Tribunale penale di Marsiglia ed hanno fatto ricorso alla Corte di giustizia Ue. Nella sua sentenza la Corte respinge il divieto francese di commercializzare prodotti Cbd (come oli, balsami e unguenti) perché in contraddizione con il diritto dell’Ue sulla circolazione delle merci. L'organo giurisdizionale internazionale osserva che le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione sono applicabili perché il Cbd, così come distribuito dai due, non può essere considerato come uno “stupefacente”.
Come ricorda Masnata questa sostanza, a fine ottobre, in Italia era stata al centro di molte polemiche, dopo il decreto del ministro alla salute Speranza che la definiva invece “stupefacente'. Il decreto era stato poi ritirato per le molte critiche ricevute, dovute al timore delle pesanti ripercussioni su tutto il comparto della canapa.
Arben Cuadari, laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche e amministratore unico di un’azienda di Romentino che crea prodotti naturali utilizzando la canapa ha accolto con soddisfazione la notizia della sentenza. Il giovane imprenditore segnala come in Italia se ne sia parlato poco.
“La Corte di Giustizia Europea -spiega al nostro giornale- si è espressa senza mezzi termini affermando che canapa (cannabis light) e il cannabidiolo (CBD) non sono sostanze stupefacenti. La Corte è giunta a questa conclusione dopo un’attenta analisi della letteratura scientifica.
“Inoltre -prosegue-, ha anche analizzato gli obiettivi della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961 giungendo alla stessa conclusione. Infatti, la CUS del 1961 aveva e ha come obbiettivo la tutela della salute pubblica e di fatto la scienza ha stabilito, da 60 anni, che la canapa e i suoi derivati non sono pericolose per la salute pubblica. Pertanto la canapa e il CBD sono prodotti la cui libera circolazione e commercializzazione non possono essere proibite da nessun stato membro dell’Unione Europea”.
“Finora ho assistito alla sola divulgazione di notizie negative sulla cosiddetta cannabis light e non rispondenti alla realtà” conclude Cuadari.
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